lunedì 4 giugno 2007

IPOTECA GIUDIZIALE


Ho aperto questo blog per discutere la costituzionalità del diritto di famiglia nella parte in cui consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile dell'obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento in caso di separazione o divorzio (art. 156 c.c. 5° comma). In tale fattispecie, a mio avviso, viene violato il diritto costituzionalmente garantito alla persona di difesa o di opposizione davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Infatti non occorre neanche una minima valutazione giudiziale per bloccare il patrimonio del marito, anzi, la titolare dell'assegno di mantenimento può iscrivere l'ipoteca anche in assenza di alcuna inadempienza poiché la sentenza di separazione (o l'omologa del Tribunale) e' titolo esecutivo valido ex lege per iscrivere una ipoteca giudiziale in assenza di ogni controllo di legittimità. Una volta iscritta, oltre agli effetti negativi sul patrimonio, come l'impossibilità di vendere l'immobile, si viene automaticamente iscritti al CRIF (centrale del rischio finanziario) con pubblicità negativa interbancaria e conseguente etichetta di "cattivo pagatore" e congelamento dei prestiti. Forse prima di parlare di PACS è meglio valutare la situazione dei mariti e dei padri in questo assetto legislativo obsoleto e squilibrato...

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